Ultima modifica: 30 Novembre 2013

Regolamento sostituzioni

REGOLAMENTO SOSTITUZIONI DOCENTI – BANCA DELLE ORE

Art. 1. Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni, nel rispetto della normativa vigente, nella scuola secondaria di 1° grado “Panzini”.

Art. 2. Criteri

La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto dei seguenti criteri:

– tutela della sicurezza, della salute e del diritto all’istruzione di tutti gli alunni

– efficienza ed efficacia dell’organizzazione didattica

– rotazione degli incarichi di sostituzione e valutazione dei desiderata dei docenti, se e in quanto compatibili con i due criteri precedenti.

Art. 3. Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

a. Le sostituzioni di docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un’ora di assenza del docente curricolare.

b. Il dirigente scolastico o la persona delegata provvederà ad organizzare le sostituzioni non appena sarà a conoscenza dell’assenza.

c. I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l’organizzazione delle sostituzioni.

d. In caso di assenze impreviste, e solo quando non sia in alcun modo possibile intervenire con una sostituzione, si provvederà all’accorpamento di due classi o la distribuzione degli alunni in altre aule. In questo caso, trattandosi di situazioni temporanee ed emergenziali, si potrà derogare dal numero di alunni previsto dalla legge all’interno di ciascuna aula, solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 4. Responsabilità

a. Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l’orario d’Istituto. Eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.

b. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l’orario della sostituzione.

c. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra.

d. Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe, anche nel caso in cui la stessa venga divisa in gruppi per lo svolgimento dell’attività didattica.

Art. 5. Tutela del diritto all’istruzione di tutti gli alunni

a. Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che, nel limiti del possibile, sia salvaguardato il diritto all’istruzione degli alunni. Durante l’ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l’approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, l’esecuzione e/o la correzione di compiti assegnati, lo svolgimento di lavori di gruppo o giochi didattici, la visione di film o documentari a scopo didattico ecc.

b. Nell’assegnazione delle sostituzioni, si privilegeranno i docenti della classe, compresi gli insegnanti di sostegno.

c. L’utilizzo degli insegnanti di sostegno per le sostituzioni in classi diverse dalle proprie dovrà tenere conto delle particolari situazioni degli alunni con handicap. In caso di necessità, il gruppo degli insegnanti di sostegno collaborerà per non far mancare assistenza e proposte educativo- didattiche allo studente il cui docente di sostegno sia impegnato in una sostituzione.

d. Qualora si utilizzino per sostituzione i docenti impegnati in attività alternative alla religione cattolica, il docente in questione provvederà a portare con sé gli alunni dell’attività alternativa e proporrà lo svolgimento di tale attività alla classe.

Art. 6. Rotazione degli incarichi di sostituzione e valutazione dei desiderata dei docenti

a. Nell’ottica di favorire per quanto possibile la creazione di un ambiente di lavoro armonico e sereno, le sostituzioni saranno disposte in accordo con i docenti interessati, evitando di gravare esclusivamente sull’orario di servizio di alcuni, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente.

b. Per favorire l’efficienza ed efficacia dell’organizzazione didattica, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze personali dei docenti, si propone il CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ PER LE SOSTITUZIONI – BANCA DELLE ORE.

c.L’adesione al “Contratto di solidarietà” è volontaria. I docenti che decidono di non aderire alla Banca delle ore sono comunque tenuti, sulla base del CCNL, a sostituire i colleghi assenti nel caso in cui si trovino ad avere ore di servizio libere (es: uscita didattica della classe in cui avrebbero dovuto prestare servizio).

Art. 7. Sostituzioni in caso di sciopero

a. In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi “scoperte”, nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata. Tale orario potrà subire variazioni nella distribuzione, ma non nella quantità, delle ore da effettuarsi.

b. Per vigilanza in caso di sciopero si intende l’azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. A questo fine è lecito intrattenere la classe in attività che non abbiano valenza didattica.

 

CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ PER LE SOSTITUZIONI

BANCA DELLE ORE

Art. 1. Contratto di solidarietà per le sostituzioni

Viene formalizzato un Contratto di Solidarietà per le Sostituzioni (C.S.S.) tra tutti quei docenti dell’Istituzione Scolastica che su base volontaria aderiscano ad uno scambio, per compensazione, tra le ore effettivamente impiegate per sostituire colleghi assenti e le ore di permessi brevi o altro, secondo quanto stabilito dal successivo art. 2.

I docenti che non desiderano aderire al C.S.S possono tuttavia indicare la loro disponibilità a svolgere ore eccedenti a pagamento. Tale indicazione va fornita ad inizio d’anno. I collaboratori del DS ne terranno apposito registro da aggiornare alla segreteria del personale.

 

Art. 2. Banca delle ore – conto individuale del docente

A ciascun docente che aderisca al C.S.S. viene intestato un conto individuale in cui saranno immesse e prelevate le ore. Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono solo ed esclusivamente quelle rese per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l’orario di cattedra (sostituzione di docenti assenti), autorizzate dal Dirigente Scolastico (non sono da considerarsi tali le ore di partecipazione ad uscite didattiche e viaggi d’istruzione, che per ragioni organizzative non potranno essere recuperate, qualora eccedenti l’orario di servizio).

L’utilizzo delle ore accantonate può avvenire in due modalità differenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e a seconda delle necessità personali e di servizio:

  1. tramite permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
  2. assenza qualora la classe si trovi in viaggio d’istruzione o impegnata in atlra attività che non richieda la presenza del docente in questione;
  3. concessione delle giornate di ferie, in numero massimo di sei per anno scolastico, secondo le modalità stabilite dall’art.13 c. 9 del CCNL, attraverso l’utilizzo di sostituti individuati tra i colleghi aderenti alla banca delle ore.

I giorni in cui le domande di permessi o ferie  dovessero eccedere le disponibilità della scuola (per esempio “ponti”), il Dirigente Scolastico opererà una selezione sulla base di una graduatoria basata sui seguenti criteri:

  1. docenti aderenti al C.S.S. a maggior numero di ore a credito
  2. docenti, anche non aderenti al C.S.S., che ancora non hanno usufruito di giorni di ferie né di permessi
  3. graduatoria di Istituto

 

 

Art. 3 Stipula del contratto

La stipula del C.S.S. e l’eventuale recesso devono risultare per iscritto ed hanno validità per tutto l’anno scolastico. . Il calcolo delle ore a debito e credito viene tenuto dai collaboratori del DS e dai docenti di supporto alla vicepresidenza. Di tale calcolo i collaboratori del DS forniscono regolare report mensile alla segreteria del personale. Il docente ne terrà comunque un calcolo individuale.

Il periodo di riferimento del conto C.S.S. si basa sull’anno scolastico. Al 31 maggio di ciascun anno scolastico si azzerano i debiti o i crediti secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

 

Art. 4. Condizioni di utilizzo

Le condizioni per il funzionamento della banca delle ore sono le seguenti:

  1. ciascun docente aderente stabilirà, in accordo con il responsabile dell’orario del plesso, due/tre ore a disposizione, oltre il suo orario di cattedra, per eventuali sostituzioni di colleghi assenti; le ore scelte saranno denominate “ore a disposizione” e indicate con la sigla CSS.
  2. 2.      Ciascun docente nel corso dell’anno si potrà trovare in pareggio, a debito oppure a credito nei confronti della banca delle ore.
    1. permessi brevi ad ore secondo quanto previsto dal CCNL. Art. 16 – commi 1 e 3;
    2. assenza qualora la classe si trovi in viaggio di Istruzione o impegnata in altra attività che non richiedono la presenza del docente
    3. giornate di ferie, in numero massimo di sei per anno scolastico, secondo le modalità stabilite dall’art.13 c. 9 del CCNL.
  1. Per condizioni di credito sono previste diverse situazioni di utilizzo delle ore messe a disposizione:

Il  docente che concede la disponibilità alla prima ora deve essere reperibile e in grado di raggiungere l’Istuto Scolastico entro l’orario di inizio delle lezioni. La disponibilità alla prima ora, qualora non utilizzata effettivamente per una sostituzione, comporta comunque un accredito di un quarto d’ora.  

In tutti gli altri casi, le ore messe a disposizione del docente come C.S.S. saranno inserite nella banca ore, se e solo, nel caso in cui il docente abbia svolto la sostituzione in classe. Nel caso in cui il docente non sia chiamato a svolgere una sostituzione, lo stesso potrà  ritenersi libero e nessuna ora verrà conteggiata come ora a credito.

 

Art. 5. Priorità

Qualora in una determinata ora vi siano più docenti a disposizione, la priorità della scelta per la sostituzione di colleghi assenti è la seguente:

a. docenti con ore a disposizione facenti parte dell’orario di cattedra

b. docenti con non aderiscono al CSS e che devono recuperare permessi brevi

c. docenti aderenti al CSS che siano maggiormente in debito oppure meno a credito

 

 

 

Art. 6. Diritti e doveri

La fruizione delle ore accantonate deve tenere conto delle esigenze organizzative della scuola. Le richieste devono essere effettuate attraverso la modulistica che la scuola ha in uso ed essere autorizzate dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico può decidere di differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate nel caso in cui si verifichino particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili e comunque in presenza di valide motivazioni.

 

 

Art. 7. Bilancio a fine anno scolastico

Tutti i conti della banca delle ore saranno chiusi al 31 maggio di ciascun anno scolastico.

L’obiettivo della dirigenza e dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.

Qualora ciò non si verificasse si possono avere due differenti situazioni:

a. il conto del docente è a credito. In tal caso al docente sarà riconosciuto un contributo prelevato dal capitolo “ore eccedenti” del bilancio. Qualora la quantità di ore a credito superi la disponibilità finanziaria, il compenso sarà ridotto equamente e proporzionalmente alle disponibilità:

b. il conto del docente è a debito. In tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre attività didattiche diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi e sportelli, anche eventualmente in orario pomeridiano.

 

Art. 8. Docenti non aderenti al contratto

Nei confronti dei dipendenti che non aderiscano al CSS trova applicazione quanto previsto dal CCNL. I docenti che aderiscono al CSS non sono tenuti alla sostituzione dei docenti che non hanno aderito, a meno che non si tratti di assenza per malattia, per servizio oppure assenze per le quali il CCNL non preveda esplicitamente la condizione di sostituzione con altro personale in servizio presso la stessa sede.

 

Art. 9. Norme finali e conclusive

L’andamento della banca delle ore viene monitorato al fine di favorirne l’utilizzo individuando eventuali modalità aggiuntive ad integrazione del presente regolamento. Il presente regolamento riveste carattere sperimentale ed il buon funzionamento dell’iniziativa è subordinato da un lato al senso di responsabilità di ciascun docente e, dall’altro, alla disponibilità del Dirigente Scolastico, sempre nell’ambito del quadro normativo vigente. Tutti i docenti ed il Dirigente scolastico si impegnano a verificarne e confermarne la validità al termine dell’anno scolastico in corso. 




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