Ultima modifica: 1 Marzo 2014

LA FUNZIONE DOCENTE

Che cosa deve fare e saper fare un insegnante? Che cosa le famiglie possono aspettarsi? Il primo articolo della nuova sezione “Questioni di scuola”

Che cosa deve fare e saper fare un insegnante? Che cosa le famiglie possono aspettarsi? Il lavoro del docente, nell’immaginario collettivo, assume contorni variegati e perfino contraddittori, che emergono non di rado nei colloqui con le famiglie e, più rararmente, nelle convinzioni implicite dei docenti stessi. Per fare un po’ di chiarezza, ripartiamo dalla normativa.

La funzione docente e il profilo professionale del docente vengono definiti negli articoli  26 e 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola. Analizzando il testo emergono interessanti aspetti, a volte lontani dall’immagine sociale del docente e anche, purtroppo, dalle prassi didattiche quotidiane. Non sembra quindi superfluo tornare a rileggere questi articoli.  

Il testo sottolinea che compito del docente non è semplicemente “trasmettere dei contenuti”, ma agire in modo che si attivi un processo in cui l’azione dell’insegnare e dell’apprendere sono strettamente interrelate e si influenzano a vicenda. Il legislatore ben comprende che non si può immaginare un semplicistico rapporto di causa-effetto (troppo spesso dato per scontato) tra l’azione educativa del docente e i risultati prodotti dallo studente. Lo scopo dell’azione didattica è quindi la promozione dello sviluppo dell’alunno sotto molteplici profili.

Sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni: dunque il lavoro dell’insegnante, si ribadisce ancora una volta, non può limitarsi a trasmettere contenuti culturali; anzi, l’aspetto umano in senso lato viene indicato al primo posto.

Naturalmente ad ogni docente viene richiesto di conoscere le indicazioni normative riferite alla scuola in cui opera. Per la scuola di base, è un obbligo dei docenti leggere ed approfondire le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che hanno sostituito i vecchi programmi ministeriali.

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale degli insegnanti: autonomia che non significa “far quello che si vuole”, ma declinare autonomamente, grazie ai propri strumenti e alle proprie competenze professionali, il compito che lo Stato assegna, vale a dire la promozione dello sviluppo dello studente in accordo con le indicazioni normative.

L’autonomia non significa neppure individualismo, tanto che il testo specifica che essa si esplica non solo nelle attività individuali, ma anche in quelle collegiali. Esistono competenze che sono esclusivamente collegiali: è il collegio dei docenti, ad esempio, che elabora il Piano dell’Offerta formativa al quale ogni singolo docente è vincolato. Il Collegio deve quindi sviluppare la sua azione come organismo, non come scoordinata giustapposizione di interessi singoli, chiusi alla visione del prevalente interesse collettivo.

L’autonomia si esplica anche nella formazione e nell’aggiornamento in servizio, come scelta dell’oggetto e delle modalità di formazione ed aggiornamento, da considerarsi un diritto-dovere per i docenti, sia singolarmente, sia collegialmente nelle deliberazioni di attività di aggiornamento da parte del Collegio dei docenti. Il rifiuto dell’aggiornamento e della formazione non è quindi un’espressione di autonomia, ma sintomo di scarsa professionalità.

I docenti elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni: si ribadisce il concetto della personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento come dovere per ciascun docente (personalizzazione che viene ripresa da numerose altre fonti normative scolastiche) e si sottolinea che, nell’ambito dell’autonomia scolastica, i docenti detengono le competenze per gli aspetti pedagogico-didattici. Diventa quindi importante non confondere i ruoli degli organi collegiali ed in particolare del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti, che hanno funzioni a volte complementari, ma mai sovrapponibili.

L’elaborazione pedagogico-didattica del Collegio Docenti ha anche come fine il raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline: ne consegue che condivise dovranno essere anche le forme di verifica e valutazione, sulle quali il Collegio docenti, anche articolato per dipartimenti, ha il dovere di riflettere e di esprimersi.

Il Collegio dei docenti ha poi il compito di definire le modalità con le quali le famiglie possono essere informate dei risultati, tenendo conto del fatto che  l’informazione trasparente e tempestiva è un diritto degli studenti sancito dalla legge.

 


 

CCNL art. 26

Funzione docente

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.

In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico–didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti.

CCNL art. 27

Profilo professionale docente

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.




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