Circolare 90 – Divieto assoluto di fumo
La Legge 128/2013 bandisce le sigarette anche dai cortili esterni e da tutte le pertinenze
CIRCOLARE N. 90
Prot. n. 3201/1.1.1
A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE
p.c. ALL’UFFICIO SPORT COMUNE DI RIMINI
(con preghiera di diffusione presso le società sportive)
OGGETTO: divieto assoluto di fumo a scuola e in tutte le pertinenze delle strutture scolastiche.
In base all’art.4 del decreto-legge 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264), è fatto divieto assoluto di fumo a scuola, non solo all’interno dei locali ma anche in tutte le pertinenze (cortili ecc.). Analogamente, è vietato l’uso di sigarette elettroniche.
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all’applicazione del divieto, con i seguenti compiti:
- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art. 10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Sono da considerarsi sanzionabili anche i docenti che, in violazione del loro obbligo di vigilanza, tollerino senza intervenire che alunni minorenni fumino a scuola o nelle pertinenze della stessa.
4 dicembre 2013
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi